Il diritto all’oblio e il delisting

due lame spuntate per i diritti fondamentali

  • Angelo Maietta

Resumo

CORTE DI CASSAZIONE; sezione prima; ordinanza 26 dicembre 2025, n. 34217; Pres. Acierno – Rel. Campese; omissis (Avv.to Caravella) c. Garante Protezione Dati Personali (Avvocatura Generale dello Stato) 


L’annotazione di deindicizzazione ex art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. c.p.p. non determina una presunzione assoluta, ma lascia impregiudicato il potere-dovere del gestore del motore di ricerca, del Garante e dell’Autorità Giudiziaria di effettuare un bilanciamento in concreto tra il diritto all’oblio dell’interessato e i diritti all’informazione e di cronaca.


Anche dopo l’introduzione dell’art. 64-ter, un dato lecitamente pubblicato sul web vi rimane legittimamente fino a quando le ragioni della sua pubblicazione non vengano meno, in particolare per il trascorrere di un apprezzabile lasso di tempo. La deindicizzazione può essere ottenuta solo all’esito del bilanciamento previsto dall’art. 17 GDPR. 


Omissis

Publicado
Jun 9, 2026
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MAIETTA, Angelo. Il diritto all’oblio e il delisting. Revista Amagis Jurídica, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 37-86, jun. 2026. ISSN 2674-8908. Disponível em: <https://revista.amagis.com.br/index.php/amagis-juridica/article/view/525>. Acesso em: 09 jun. 2026.